Art. 5
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[1]I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione di fida, giocatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio rescritto 9 maggio 1853.
[2]In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualita' della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sara' da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
