Art. 2
[1]Le difese nella Sila Regia non ancor, reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprieta' dei loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprieta' ed estensione delle difese medesime sono estinte.
[2]Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.
Testo vigente dal 26 maggio 1876
