Art. 4
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[1]Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giocatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione, netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col Regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori pero' delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sara' eguale a sedici volte la prestazione.
[2]A questo credito sara' aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
