Art. 3
Lo Stato conservera' le Camere Chiuse di Galoppano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al piu' tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purche' non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari.
Testo vigente dal 26 maggio 1876
