Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.
[2]In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sara' devoluta ai comuni medesimi, ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la meta' delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.
[3]L'altra meta' e' ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresi' in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio.
[4]Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sara' determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni; lasciando ad essi facolta' di conservare, con l'autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessita' delle popolazioni, alcune parti boscose pel diretto loro uso.
[5]I Demani silani, di cui la proprieta' e' presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, e' ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui Demani medesimi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
