Art. 6
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[1]La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno sara' la seguente: per una lettera semplice grammi 10 centesimi Da 10 a 20 » 30.
[2]Da 20 a 30 » 45.
[3]Da 30 a 40 » 60.
[4]Da 40 a 50 » 75.
[5]Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungera' la tassa di una lettera semplice, cioe' centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 1864, n. 2006
1La L. 24 novembre 1864, n. 2006 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tassa sulle lettere affrancate stabilita dall'articolo 6 della legge 5 maggio 1862 (n.° 604) in centesimi 15 e multipli di centesimi 15 e' provvisoriamente portata a centesimi 20 e multipli di centesimi 20".
Testo in vigore dal 10 dicembre 1864 al 16 dicembre 2009
