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[1]La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno sara' la seguente: per una lettera semplice grammi 10 centesimi Da 10 a 20 » 30.

[2]Da 20 a 30 » 45.

[3]Da 30 a 40 » 60.

[4]Da 40 a 50 » 75.

[5]Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungera' la tassa di una lettera semplice, cioe' centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 10 dicembre 1864

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art6 · fonte del testo

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