Art. 6
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[1]La tassa sulle lettere che si spediscono francate da un luogo all'altro del Regno sara' la seguente: per una lettera semplice grammi 10 centesimi Da 10 a 20 » 30.
[2]Da 20 a 30 » 45.
[3]Da 30 a 40 » 60.
[4]Da 40 a 50 » 75.
[5]Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiungera' la tassa di una lettera semplice, cioe' centesimi 15 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 10 dicembre 1864
