Art. 44
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[1]Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre Provincie del Regno.
[2]Il Governo del Re col mezzo di Reale Decreto dara' le opportune disposizioni per la loro applicazione.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
