Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti:

  • a)Quando il destinatario sia morto e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati;
  • b)Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli aventi diritto;
  • c)Quando ne sia fatta richiesta dall'Autorita' giudiziaria in seguito di un'azione penale.

[2]In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall'Autorita' giudiziaria competente.

Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari