Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti:
- a)Quando il destinatario sia morto e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati;
- b)Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli aventi diritto;
- c)Quando ne sia fatta richiesta dall'Autorita' giudiziaria in seguito di un'azione penale.
[2]In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall'Autorita' giudiziaria competente.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
