Art. 30
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalita' e cautele indicate dai precedenti articoli 28 e 29.
tolto: Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'Uffizio dei rifiuti finche' non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al Tesoro dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art30 · fonte del testo
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