Art. 30
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[1]Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalita' e cautele indicate dai precedenti articoli 28 e 29.
[2]Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'Uffizio dei rifiuti finche' non siano compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il quale termine verranno esse pure distrutte, ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al Tesoro dello Stato.
Testo in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
