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Il militare raffermato con premio, che cessa dal sevizio dopo aver compiuto una o piu' rafferme con premio, ricevera' dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sara' eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 14 luglio 1889, n. 6279
2Il Regio Decreto 14 luglio 1889, n. 6279, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Sara' trasferita dalla Cassa Militare alla Cassa dei depositi e prestiti e opportunamente annotata della rispettiva destinazione, la rendita 5 per cento con godimento dal 1° luglio 1889, occorrente a costituire il fondo dei premi di L. 120 di rendita in cartelle del debito pubblico, dovuti ai termini dell'art. 5 della legge 14 giugno 1874 n. 1973, per ogni rafferma compiuta ai militari che le contrassero prima del febbraio 1883, e che alla data del 30 giugno 1889 si troveranno tuttora in servizio sotto le armi".
Testo in vigore dal 24 agosto 1889 al 16 dicembre 2009
