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Il militare raffermato con premio, che cessa dal sevizio dopo aver compiuto una o piu' rafferme con premio, ricevera' dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sara' eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 24 agosto 1889
