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Il militare raffermato con premio, che cessa dal sevizio dopo aver compiuto una o piu' rafferme con premio, ricevera' dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sara' eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 24 agosto 1889

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1973~art5 · fonte del testo

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