Art. 15
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[1]Sono mantenuti in vigore i riassoldamenti con premio concessi ed ottenuti in virtu' della legge 7 luglio 1866, n. 3062 e 6 febbraio 1872, n. 664, sia per la durata della ferma, sia per i vantaggi ad essi inerenti.
[2]I militari riassoldati con premio, che terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico, 5 per cento, la cui rendita sia uguale ai due terzi della pensione stessa.
[3]E' accordata la medesima facolta' per un anno dalla promulgazione della presente legge, a tutti indistintamente coloro che godono della pensione di cui sopra, essendo congedati od uffiziali.1
[4]La Cassa militare continuera' a provvedere al pagamento dei premi ai riassoldati secondo le leggi suindicate, alle relative, pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 giugno 1876, n. 3165
1La L. 18 giugno 1876, n. 3165, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1877 il termine di un anno entro il quale ai militari riassoldati con premio licenziati dal servizio, sotto le armi o promossi ufficiali fu, coll'articolo 15 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, concessa la facolta' di convertire la pensione vitalizia che godevano in un capitale in cartelle del Debito Pubblico, 5 per cento, la cui rendita corrispondesse ai due terzi della pensione stessa".
Testo in vigore dal 7 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
