Art. 15
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[1]Sono mantenuti in vigore i riassoldamenti con premio concessi ed ottenuti in virtu' della legge 7 luglio 1866, n. 3062 e 6 febbraio 1872, n. 664, sia per la durata della ferma, sia per i vantaggi ad essi inerenti.
[2]I militari riassoldati con premio, che terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico, 5 per cento, la cui rendita sia uguale ai due terzi della pensione stessa.
[3]E' accordata la medesima facolta' per un anno dalla promulgazione della presente legge, a tutti indistintamente coloro che godono della pensione di cui sopra, essendo congedati od uffiziali.
[4]La Cassa militare continuera' a provvedere al pagamento dei premi ai riassoldati secondo le leggi suindicate, alle relative, pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.
Testo in vigore dal 23 giugno 1874 al 7 luglio 1876
