Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067.
Abrogato dal 13 giugno 1923
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067.
Abrogato dal 13 giugno 1923
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque arrechi guasto o deterioramento agl'impianti, od in qualsiasi altro modo interrompa o comprometta il servizio, anche temporaneamente, e' punito ai termini dell'art. 315 del Codice penale, salve per i militari le pene comminate dal Codice penale militare.
tolto: Incorrera' nelle stesse pene chiunque abusera' del segnale d'allarme delle navi in pericolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-30;395~art4 · fonte del testo
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