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[1]Chiunque arrechi guasto o deterioramento agl'impianti, od in qualsiasi altro modo interrompa o comprometta il servizio, anche temporaneamente, e' punito ai termini dell'art. 315 del Codice penale, salve per i militari le pene comminate dal Codice penale militare.
[2]Incorrera' nelle stesse pene chiunque abusera' del segnale d'allarme delle navi in pericolo.
Testo in vigore dal 8 luglio 1910 al 13 giugno 1923
