Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio d.l. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito con modificazioni dalla l. 16 giugno 1927, n. 1132, come modificato dal regio d.l. 16 giugno 1927, n. 963, convertito senza modificazioni dalla l. 18 novembre 1928, n. 2840.
Abrogato dal 1 agosto 1927
