Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1926 al 1 agosto 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Una caldaia di macchina a vapore non puo' esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sara' determinato dal regolamento.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali".
Testo in vigore dal 11 agosto 1926 al 1 agosto 1927
