Art. 27
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[1]Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potra' esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sara' sottoposta ad una visita e ad una prova.
[2]La visita, e in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.
[3]Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a cio' autorizzate.
[4]La retribuzione del perito sara' a carico degli utenti.
[5]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali".
Testo in vigore dal 11 agosto 1926 al 1 agosto 1927
