Art. 27
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[1]Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potra' esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sara' sottoposta ad una visita e ad una prova.
[2]La visita, e in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.
[3]Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a cio' autorizzate.
[4]La retribuzione del perito sara' a carico degli utenti.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 11 agosto 1926
