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[1]Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potra' esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sara' sottoposta ad una visita e ad una prova.

[2]La visita, e in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

[3]Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a cio' autorizzate.

[4]La retribuzione del perito sara' a carico degli utenti.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 11 agosto 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art27 · fonte del testo

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