Art. 138
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[1]Il ministro dell'interno e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facolta' di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali".
Testo in vigore dal 11 agosto 1926 al 1 agosto 1927
