Art. 138
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Il ministro dell'interno e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facolta' di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 11 agosto 1926
