Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. 173 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato e' ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, Capo terzo della presente legge.
tolto: Il reclamo sara' presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sara' giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.
tolto: Se il reclamo non e' stato proposto regolarmente od e' infondato, il consigliere di appello delegato ordinera' l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sara' suscettiva di altro rimedio.
tolto: Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullera' il procedimento e pronunciera' in merito.
tolto: Anche questa pronuncia non sara' soggetta ad altro rimedio.
tolto: Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5888~art107 · fonte del testo
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