Art. 107
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[1]Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato e' ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, Capo terzo della presente legge.
[2]Il reclamo sara' presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sara' giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.
[3]Se il reclamo non e' stato proposto regolarmente od e' infondato, il consigliere di appello delegato ordinera' l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sara' suscettiva di altro rimedio.
[4]Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullera' il procedimento e pronunciera' in merito.
[5]Anche questa pronuncia non sara' soggetta ad altro rimedio.
[6]Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
