Art. 17 — Pena del contrabbando
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[1]((Il contrabbandiere sara' punito colla perdita dei generi presi in contrabbando, e dei veicoli, cavalli, barche e altri mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ed inoltre con una multa fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quantita' del genere nella seguente misura:
[2]1.° Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni chilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60 pure per ogni chilogramma;
[3]2.° Pei sigari di Avana o di qualita' somigliante da lire 20 a lire 60 per ogni chilogramma;
[4]3.° Per il sale da lire 2 a lire 6 per ogni chilogramma.
[5]Le frazioni di chilogramma saranno calcolate per chilogramma intero)).
Testo in vigore dal 7 agosto 1865 al 16 dicembre 2009
