Art. 17 — Pena del contrabbando

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1862 al 7 agosto 1865. Leggi il testo vigente →

[1]Il contrabbandiere e' punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantita' nella seguente misura:

[2]1.° Per il tabacco greggio e lavorato da lire 10 a lire 30 per ogni chilogramma;

[3]Pei sigari d'Avana e di qualita' somigliante da lire 20 a lire 60 per chilogramma;

[4]2.° Per il sale da lire 1 a lire 3 per ogni chilogramma, e piu' lire 50.

[5]Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma.

Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 7 agosto 1865

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art17 · fonte del testo

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