Art. 11 — Prezzi di vendita
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Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti e' stabilito per legge.
Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
