Art. 11 — Prezzi di vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti e' stabilito per legge.

Testo in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art11 · fonte del testo

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