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[1]Nei Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministro delle Finanze e' autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie, per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantita' indicate, sulla propria responsabilita', dall'ufficiale sanitario.
[2]La destinazione del sale, distribuito ad uso diverso dall'indicato, sara' punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
1Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, numero II, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] II. - Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: [...] e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (art. 18 e 19)".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924
