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[1]Nei Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministro delle Finanze e' autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie, per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantita' indicate, sulla propria responsabilita', dall'ufficiale sanitario.
[2]La destinazione del sale, distribuito ad uso diverso dall'indicato, sara' punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 1 febbraio 1923
