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[1]Nei modi e con le forme determinate dal Regolamento, potranno, per decreto Ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali, od essere costituite Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali, per coadiuvare le Autorita' locali nell'applicazione della presente legge.
[2]Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per l'introduzione di migliori pratiche agricole. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889
2Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la soppressione delle Commissioni pellagrologiche provinciali e comunali di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
