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[1]Nei modi e con le forme determinate dal Regolamento, potranno, per decreto Ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali, od essere costituite Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali, per coadiuvare le Autorita' locali nell'applicazione della presente legge.
[2]Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per l'introduzione di migliori pratiche agricole.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 30 gennaio 1924
