Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1902 al 30 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Nei modi e con le forme determinate dal Regolamento, potranno, per decreto Ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali, od essere costituite Commissioni pellagrologiche provinciali o comunali, per coadiuvare le Autorita' locali nell'applicazione della presente legge.

[2]Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per l'introduzione di migliori pratiche agricole.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1902 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-21;427~art14 · fonte del testo

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