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[1]Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso di inosservanza delle prescrizioni emanate dal ((Sottoprefetto)), saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potra' essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'art. 434 del Codice penale.
[2]Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa, e' punibile con le suddette multe ed ammende.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008
