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[1]Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso di inosservanza delle prescrizioni emanate dal Prefetto, saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potra' essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'art. 434 del Codice penale.

[2]Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa, e' punibile con le suddette multe ed ammende.

Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art17 · fonte del testo

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