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[1]Le prescrizioni emanate dal ((Sottoprefetto)) nell'interesse della sicurezza e salubrita' delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del Sindaco del comune ove esse si trovano.
[2]((Entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza, gli interessati potranno presentare reclamo al Prefetto, il quale decide definitivamente)).
[3]Uguale reclamo potra' essere presentato contro il divieto di continuare, in tutto o in parte i lavori, imposto dal ((Sottoprefetto)) a forma dell'articolo 14.
[4]I reclami avranno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008
