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[1]Le prescrizioni emanate dal Prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrita' delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del Sindaco del comune ove esse si trovano.
[2]Entro dieci giorni dalla notificazione della ordinanza gli interessati potranno presentare reclamo al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle Miniere.
[3]Uguale reclamo potra' essere presentato contro il divieto di continuare, in tutto o in parte i lavori, imposto dal Prefetto a forma dell'articolo 14.
[4]I reclami avranno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.
Testo in vigore dal 17 aprile 1893 al 30 gennaio 1924
