Art. 6
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[1]E' vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.
[2]((Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce e salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
