Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 27 gennaio 1928. Leggi il testo vigente →
E' vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi, o bacini di acque dolci o salse, apparecchi fissi o mobili di pesca, che possano impedire del tutto il passaggio del pesce.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 27 gennaio 1928
