Art. 1
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[1]La presente legge regola la pesca nelle acque del Demanio pubblico e nel mare territoriale.
[2]((I regolamenti stabiliranno quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca nelle acque di privata proprieta' in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale)).
[3]Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del Demanio pubblico e di mare territoriale.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
