Art. 1
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[1]La presente legge regola la pesca nelle acque del Demanio pubblico e nel mare territoriale.
[2]Alla pesca nelle acque di privata proprieta', che sono in immediata comunicazione con quelle del Demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiederlo il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 16, saranno applicate quelle parti degli articoli 2, 3, 5, 6 e del titolo terzo che, sentiti gli interessati, potranno venire indicate dai regolamenti.
[3]Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del Demanio pubblico e di mare territoriale.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 27 gennaio 1928
