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[1]TABELLA fissa delle pensioni di ritiro pei militari del corpo Reale equipaggi - (Art. 1 della legge).
[2]((================================================================= ¦ Minimo ¦ ¦ ¦ a ¦ Aumento ¦ Massimo GRADO ¦ 20 anni ¦ per ¦ a ¦ di ¦ ogni anno ¦ 32 anni ¦ servizio ¦ di ¦ di ¦ effettivo ¦ servizio ¦ servizio -----------------------------+-----------+-----------+----------- ¦ ¦ ¦ Nocchieri di 1ª e 2ª classe ¦ ¦ ¦ e altri militari pareggiati ¦ ¦ ¦ a tale grado........ ¦ 1,080 ¦ 36 ¦ 1,512 ¦ ¦ ¦ Secondo nocchiere e altri ¦ ¦ ¦ militari pareggiati a ¦ ¦ ¦ tale grado......... ¦ 760 ¦ 39 ¦ 1,120 ¦ ¦ ¦ Sotto nocchiere e altri ¦ ¦ ¦ militari pareggiati a ¦ ¦ ¦ tale grado......... ¦ 600 ¦ 20 ¦ 840 ¦ ¦ ¦ Marinaio scelto, marinai ¦ ¦ ¦ e comuni di 1ª e 2ª ¦ ¦ ¦ classe di altre categorie. ¦ 510 ¦ 10 ¦ 630 ¦ ¦ ¦ Mozzi e comuni di 3ª classe ¦ ¦ ¦ di altre categorie..... ¦ 425 ¦ 9 ¦ 533)) 2
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1885.
[5]UMBERTO.
[6]B. Brin.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1907, n. 135, come modificata dall'Errata-Corrige in G.U. 26/04/1907, n. 99
1La L. 24 marzo 1907, n. 135, come modificata dall'Errata-Corrige in G.U. 26/04/1907, n. 99, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'intestazione della seconda colonna del progetto di cui all'art. 4, deve dire: «Minimo di 20 anni di servizio»".
L. 2 luglio 1911, n. 621
2La L. 2 luglio 1911, n. 621 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 hanno effetto dal 1 gennaio 1911.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
