Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1885 al 28 aprile 1907. Leggi il testo vigente →
[1]TABELLA fissa delle pensioni di ritiro pei militari del corpo Reale equipaggi - (Art. 1 della legge).
[2]GRADI
[3]Minimo a 20 anni effettivi di sevizio
[4]Aumento per ogni anno di servizio o di campagna
[5]Massimo a 35 anni senza aumento del quinto
[6]Nocchieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, e altri mili- tari pareggiati a tale grado......
[7]730
[8]18
[9]1000
[10]2° nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado......
[11]500
[12]15
[13]725
[14]Sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado......
[15]415
[16]10
[17]565
[18]Marinari e comuni delle altre categorie....
[19]360
[20]8
[21]480
[22]Mozzi..........
[23]300
[24]7
[25]405
[26]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[27]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1885.
[28]UMBERTO.
[29]B. Brin.
[30]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1885 al 28 aprile 1907
