Art. 52
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Non possono conseguire l'esenzione: Gli spurii e coloro a cui si applichi l'art. 172 del Codice civile; I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
