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[1]I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'articolo 38 sotto titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 200, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
[2]Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'articolo 11; nel quale caso il pretore potra' sospenderne la esecuzione.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
