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[1]Il minore che abbia compiuti i 15 anni e' considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.
[2]L'ufficio di conciliazione e la Giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta, e in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
