Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La richiesta della conciliazione puo' essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.
tolto: Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, seconde le norme che saranno stabilite dal regolamento.
tolto: Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla Giuria le parti a udienza fissa.
tolto: Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art33 · fonte del testo
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