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[1]La richiesta della conciliazione puo' essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.
[2]Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, seconde le norme che saranno stabilite dal regolamento.
[3]Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della Giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla Giuria le parti a udienza fissa.
[4]Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal primo capoverso del presente articolo.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
