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[1]Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza, che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incaricato ricevuto.
[2]Ove l'interessato non possa per incapacita' comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potesta', al tutore o al curatore.
[3]I proprietari delle fabbriche e gl'intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.
[4]Non sono permesse memorie a difesa.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
