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[1]I collegi dei probi-viri possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto Reale, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria Commercio.
[2]In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.
[3]Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'articolo 10 e le cause di competenza della Giuria sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorche' sia stato nel frattempo ricostituito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme, per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'articolo 43.
[4]I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto Reale su proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, e sentito l'avviso dei Corpi designati nell'articolo 2.
Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
