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[1]Le decisioni date dalla Giuria ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello, che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta, secondo il valore della controversia, al pretore o al tribunale rispettivamente, secondo i casi, competenti per territorio.

[2]L'appello deve essere proposto entro giorni dieci dalla notifica della sentenza della Giuria, se viene adito il pretore, e entro giorni 15 dalla notifica se viene adito il tribunale.

[3]Il ricorso in Cassazione e' esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento d'avvocato, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, se e' contro sentenza di pretore, e entro 40 dalla notificazione, se contro sentenza di tribunale.

Testo in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art11 · fonte del testo

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